Il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore, sia il danno al patrimonio conseguente l’illegittima segnalazione al CRIF deve essere provato.
(Nel caso di specie, l’attore aveva chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento e ai canali istituzionali del credito in presenza di tale segnalazione e di aver subito, proprio per l’impossibilità di accedere a qualunque tipo di finanziamento, innumerevoli difficoltà nel continuare a svolgere l’attività di riparazione di elettrodomestici e personal computer in forma di ditta individuale senza darne prova non avendo provato neanche la sua qualità di imprenditore come correntista).